AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e 8 marzo 1994, n. 156". I DD.LL. n. 3/1994 e n. 156/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994 e n. 105 del 7 maggio 1994). Art. 1. 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 (a), al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura: a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo; b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto gia' in godimento; c) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo. 2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se piu' favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 (b). 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura: a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo; b) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo. 4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (c). (( 4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17 (d), )) (( si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del )) (( Corpo forestale dello Stato. ))
(a) La legge n. 216/1992, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici". (b) Il D.L. n. 5/1992 reca: "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia". Si trascrive il testo del relativo art. 4, comma 1: "Al personale di cui all'art. 3 ed a quello dei ruoli superiori provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, e' attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico piu' favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'art. 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore". (c) La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo dell'art. 43, comma 16: "Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai Corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16". Si trascrive il testo del relativo art. 16, primo e secondo comma, sopracitati: "Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' Forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato". (d) La legge n. 17/1986 reca: "Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia".