AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3,  e
8 marzo 1994, n. 156". I DD.LL. n. 3/1994 e n. 156/1994, di contenuto
pressoche'  analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in
legge  per  decorrenza  dei  termini   costituzionali   (i   relativi
comunicati  sono  stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994 e n. 105  del  7
maggio 1994).
                               Art. 1.
  1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla
legge  6  marzo 1992, n. 216 (a), al personale della Polizia di Stato
con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore  capo
o  corrispondenti  sono  attribuiti,  a decorrere dal 1 gennaio 1994,
scatti  aggiuntivi  pari  al  2,50  per  cento  dello  stipendio   in
godimento, nella seguente misura:
    a)   uno  scatto  al  vice  ispettore  collocato  al  VI  livello
retributivo;
    b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello  retributivo,
in aggiunta allo scatto gia' in godimento;
    c)  uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero  a  quelli
del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello
retributivo.
  2.  Resta  fermo  per  il  personale  di  cui  al  comma 1, se piu'
favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4,  comma
1,   del   decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 (b).
  3.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano,  con  le stesse
decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia  penitenziaria
con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente
misura:
    a)   uno  scatto  al  vice  ispettore  collocato  al  VI  livello
retributivo;
    b) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli  del
disciolto  Corpo  degli  agenti di custodia, collocato al VII livello
retributivo.
  4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi  previsti
dal   presente   articolo  non  trova  applicazione  la  disposizione
dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge  1  aprile  1981,  n.
121 (c).
(( 4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17 (d),  ))
(( si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del    ))
(( Corpo forestale dello Stato.                                    ))
 
             (a)  La  legge n. 216/1992, reca: "Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n.  5,
          recante  autorizzazione  di  spesa  per la perequazione del
          trattamento  economico  dei  sottufficiali  dell'Arma   dei
          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di  giudicati,   nonche'   perequazione   dei   trattamenti
          economici   relativi   al  personale  delle  corrispondenti
          categorie delle altre Forze di polizia. Delega  al  Governo
          per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
          Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
          per il riordino delle  relative  carriere,  attribuzioni  e
          trattamenti economici".
             (b) Il D.L. n. 5/1992 reca: "Autorizzazione di spesa per
          la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
          dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla sentenza della
          Corte  costituzionale  n.  277  del  3-12  giugno  1991   e
          all'esecuzione   di  giudicati,  nonche'  perequazione  dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti  categorie delle altre Forze di polizia". Si
          trascrive il testo  del  relativo  art.  4,  comma  1:  "Al
          personale  di  cui  all'art.    3  ed  a  quello  dei ruoli
          superiori  provenienti  dal  ruolo  dei  sovrintendenti   o
          equiparati, e' attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1987, o
          dalla  data  successiva di conseguimento delle qualifiche o
          gradi interessati, il trattamento economico piu' favorevole
          tra  quello  risultante  dall'applicazione  dell'art.  3  e
          quello  eventualmente  spettante  a seguito di promozione o
          inquadramento nel ruolo superiore".
             (c)  La  legge  n.  121/1981  reca:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione    della   pubblica   sicurezza".   Si
          trascrive il testo dell'art. 43, comma 16: "Il  trattamento
          economico  previsto per il personale della Polizia di Stato
          e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai Corpi  previsti  ai
          commi primo e secondo dell'art. 16".
             Si  trascrive  il  testo  del  relativo art. 16, primo e
          secondo comma, sopracitati:
             "Ai  fini  della  tutela  dell'ordine  e della sicurezza
          pubblica,  oltre  alla  Polizia  di  Stato  sono  Forze  di
          polizia,   fermi   restando   i  rispettivi  ordinamenti  e
          dipendenze:
               a) l'Arma  dei  carabinieri,  quale  Forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
               b)  il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
             Fatte salve le rispettive attribuzioni  e  le  normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' Forze di polizia e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato".
             (d) La legge n. 17/1986 reca: "Iscrizione e  avanzamento
          nel  ruolo  d'onore  dei  militari  e  graduati  di  truppa
          dell'Esercito, della Marina,  dell'Aeronautica,  del  Corpo
          della  guardia  di  finanza  e  del  Corpo  degli agenti di
          custodia".